Un giorno come tanti di una settimana come tante. A Rivoli, in Piemonte, all’interno di un condominio arriva una multa elevata dalla Polizia Locale. Trecento euro di sanzione. La raccolta differenziata posta in essere ha fatto emergere, in sede di controlli, delle irregolarità. La plastica mescolata con l’umido, il vetro con la carta. Per questa ragione viene applicata dal Comune un’ammenda.
Il Condominio responsabile però, fa appello al Tribunale della città. Il quale, accoglie l’appello. Multa cancellata. La ratio, è presto detta. Se è vero infatti che un condominio deve avere cura della raccolta differenziata occupandosi di garantirne anzitutto la giusta dislocazione e la giusta distanza dei bidoni; se è vero che deve farsi carico anche di un’adeguata cura igienica del carico di immondizia; è anche vero – ha riconosciuto il giudice – che il reato è sempre personale. E dunque non può essere ammessa una multa nei confronti di un condominio se non è verificato con precisione chi si sia macchiato della responsabilità di garantire un’adeguata e conforme raccolta.
Questo significa che la multa non potrà essere applicata neppure nei confronti del titolare dell’appartamento in capo al quale si costituisce l’onere del pagamento della tassa sui rifiuti se non vi sia stata l’identificazione chiara del trasgressore.
Cosa dice la Giurisprudenza
La Cass. Civ. 22 .07.1999, n. 7890
dice che se una trasgressione è riconosciuta, ma non riconducibile ad alcuno dei condomini, l’assemblea non può imputare responsabilità e costo compensativo a chi considera responsabile ma dovrà ripartire la spesa tra i condomini secondo legge: salvo non arrivi una condanna giudiziaria precisa