È un caso non così frequente, ma può capitare soprattutto nei piccoli comuni, nei condomini di piccole dimensioni con destinazione turistica.
Il caso in ipotesi è quello di un condomino il quale, non abitando l’appartamento, ma avendo riconosciuti più di 500 millesimi si rifiuti di procedere ad eventuali interventi di ristrutturazione resisi necessari per l’eventuale obsolescenza cagionatasi. Come possono difendersi i condomini restanti che posseggono la parte minoritaria dei millesimi?
Secondo il codice civile si applica la legge e dunque si riconosce il diritto d’opposizione ai lavori; ma si riconosce anche il diritto della minoranza a veder ripristinata una condizione di accettabile convivenza sulla base dei criteri di sicurezza opportunamente adottati dentro una struttura condominiale. Secondo il diritto civile la condizione di stallo che si produce quindi, sancisce il diritto al ricorso presso un giudice terzo che valuti sulla base dei criteri sanciti dalla legge, inoppugnabilmente violati nel caso di specie. Il giudice in conformità alle legge può dunque adottare anche una decisione in deroga ai diritti della maggioranza millesimale, riconosciuto in una persona sola; e dunque il diritto a contravvenire alla decisione del maggior detentore di quote millesimali.