Nel merito sussiste una precisa linea giurisprudenziale derivata dalla sentenza n. 36747 del 2003 la quale sancisce che la possibilità di utilizzare delle registrazioni in sede giudiziaria per la tutela di un diritto è sempre lecita.
Quel che va chiarito invece è che le audio registrazioni sono interdette allorquando esse venissero utilizzate con finalità diverse da quelle della resistenza di un condomino rispetto alla decisione degli altri; o quando ritenga che la decisione assunta, versus di lui, cagioni un pregiudizio alla singola persona o famiglia.
L’audio registrazione infatti è da intendersi come mera memorizzazione di notizie che si ritengono acquisite in modo conforme a legge anche se effettuate con un supporto tecnologico
In sostanza la registrazione è come l’ausilio di carta e penna: non può essere considerata pregiudizievole contro qualcuno, proprio perché a norma di legge sarebbe considerata come semplice memorizzazione di una serie di dati.
Tesi per altro avvalorata dal Codice della privacy, e dal Gdpr che la ritengono assolutamente in linea con la legge allorquando sia fatta valere per un diritto violato; come ad esempio nel caso in cui sia via sia un contenzioso in assemblea condominiale in cui oggetto della diaspora sia una decisione avversa ad un condomino, verso il quale sussiste ed è quindi ricoscosciuta la condizione del diritto alla tutela.
Diversamente andrebbe valutato il caso in cui venissero effettuate video riprese. In quella circostanza infatti il garante ha stabilito la tutela solo allorquando ciascun partecipante all’assemblea abbia espresso manifestamente un consenso informato.
Sempre a proposito delle registrazioni c’è anche da considerare il principio per cui la registrazione audio, anche clandestinamente realizzata, da un condomino, o da un delegato, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art 234 Cpp.
Ciò in virtù di un principio per cui una persona può costituire una mera memorizzazione fonica di un fatto storicamente accertato.
Il diritto alla riservatezza non si pone come valore costituzionalmente protetto ove non vi sia una legge ordinaria a tutelarla. Inoltre è succedaneo alla conservazione di un mezzo di prova. Per questo motivo dunque un registratore è sempre ammissibile sia portato in assemblea. La stessa fattispecie giuridica non si determina nel caso una persona in assemblea condominiale, decida di effettuare delle riprese con l’ausilio di una telecamera. Tuttavia appare sempre più complesso districarsi dentro questo labirinto di norme alla luce del fatto che le stesse funzioni le può porre in essere un cellulare nel taschino di una persona.
Una fattispecie che renderebbe complessa la loro pubblicazione ma non il reale esercizio della ripresa filmata che la tecnologia rende piuttosto semplice.
In questo coacervo di norme vengono contemperati interessi diversi che il legislatore cerca di proteggere con priorità ovviamente diverse. Il diritto alla registrazione di un’assemblea si rende legittima nella misura in cui non violi il diritto di ciascun partecipante di mantenere saldo il principio della legittima riservatezza.