È una fattispecie che si produce con alterna frequenza e tuttavia con lineare continuità nel tempo. Come si gestiscono le spese se in un condominio vi sono diverse palazzine ma una sola di essa dispone di un ascensore? E soprattutto: se dovesse determinarsi la condizione per cui un amministratore decidesse di usare il fondo cassa comune, per pagare spese relative alla gestione dell’ascensore, chi non appartiene alla singola palazzina con l’elevatore, ha facoltà di potersi astenere dal pagamento, soprattutto considerando l’uso del fondo comune come accesso a risorse di tutti, versus un bene utilizzabile solo da una parte?
L’art 1135 del codice civile in questo caso è molto chiaro: L’uso del fondo comune è consentito solo allorquando le spese siano deliberate a maggioranza per opere straordinarie. L’assemblea dunque può disporre di una provvista di danaro attinta dal fondo allorquando le spese vengano poste in essere per conformi capitoli di spesa con specifica destinazione; come sancisce anche la legge 220/2012. Dunque a prescindere dal numero di palazzine, a regolare il pagamento restano le norme sancite dal codice civile che le ripartisce in quota parte in funzione dei millesimi. Resta quindi il principio per cui tutti sono chiamati a rispondere delle spese per un bene che a tutti appartiene, sebbene funzionale eventualmente a una parte prevalente. L’unica condizione ostativa all’esercizio del fondo comune quale risorsa per ottemperare ad una eventuale spesa è che la deliberazione assembleare, prologo ed epilogo di qualunque spesa condominiale, fosse stata emessa nell’ordine del giorno. Qualora infatti una delle parti, magari delegante a terzi la propria funzione di voto, fosse chiamata ad esprimersi con delega su di una decisione non prevista dall’ordine del giorno, può consentire l’eventuale impugnazione alla delibera. Data tale condizione, può essere quindi audita l’autorità giudiziaria la quale nel termine previsto, ex lege, di 30 giorni ha liceità di poter annullare la decisione acquisita