È una delle condizioni che declina le maggiori disdicevoli contrapposizioni tra condomini. Quando in un condominio si produce un’infiltrazione, chi paga?
Va subito detto che la giurisprudenza sottopone l’onere in capo a chi viene prima di tutto riconosciuto responsabile del danno cagionato. Tuttavia: la determinazione della responsabilità è una delle principali difficoltà cui vanno incontro le parti in causa. Facciamo un esempio.
Se in casa di un condomino si determina un’infiltrazione, sarà il condominio tutto a doverne rispondere? Dipende. Per esempio: se l’infiltrazione arriva dal tetto, lo stesso condominio potrebbe rivalersi verso l’azienda che ha realizzato la coibentazione, qualora fosse addebitata a lei la responsabilità del danno arrecato. Ancora meglio: se l’infiltrazione venisse riconosciuta come conseguenza di un’inadempienza dell’azienda che si doveva occupare del recupero dell’efficienza del tetto e a causa del quale si producesse l’infiltrazione, in questo caso a risponderne è l’azienda cui era stato dato in appalto la gestione del tetto.
Quindi: se l’azienda non ha provveduto alla necessaria copertura con i teli, o ad adeguata coibentazione, cui si può procedere proprio per evitare i casi d’infiltrazione e la responsabilità le sarà certamente addebitata. Rimane il fatto che l’azienda cui è affidato l’appalto potrebbe sostenere l’opportunità o meno di agire, in conformità alla opportuna congruenza dei lavori, la cui fattibilità è data dalla bontà e dall’efficacia dei lavori, in grado di correggere gli eventuali errori o omissioni presenti.
Per fare un esempio ancora più chiaro: se l’infiltrazione provenisse dalle fogne, bisognerà sottoporre a verifica se l’infiltrazione provenga dalla fognatura condominiale oppure da quella esterna. Nel caso infatti non ci fosse inadeguatezza di quella condominiale non vi sarebbe la condizione di potersi rivalere nei confronti del condominio. Sarà il soggetto terzo a rispondere di tale condizione