Lo decide un esame fonometrico.
Quante volte è accaduto anche a voi? Un vicino di casa che usa gli zoccoli per camminare in casa, un amante del pianoforte o della chitarra che suona a tutte le ore, oppure un coacervo di bambini dediti ad attività ludiche, in cui non è esclusa una partita di calcio, in cui a fare da porta sono le mura del vicino d’appartamento. Senza considerare gli amanti del bricolage della domenica mattina che sentono il bisogno di perforare i muri con un martello, perforando nel contempo anche i vostri timpani.
Tutte magagne che arrivano sempre nei momenti meno attesi e meno opportuni. Ci si può difendere?
La Legge italiana, inarrivabile quant’altri mai, ci conduce in un lungo giro interpretativo la cui summa esegetica è la seguente: Esiste un limite ma non è detto che quello stesso limite sia sempre da considerare come rumore molesto. Intanto allora cominciamo a definire cosa sarebbe, il condizionale è d’obbligo, un rumore molesto: secondo il necessario esame fonometrico dicesi rumore molesto quello che supera i 3.5 decibel. Dice però ancora il legislatore: è da intendersi molesto solo se prodotto in un luogo silenzioso, come potrebbe esserlo in una casa di campagna o di montagna. Invece: se si producesse in un condominio di una grande città nei cui cieli passano aerei oppure in cui c’è un grande traffico d’automobili, il giudice eventualmente chiamato a dirimere una controversia potrebbe valutarlo anche non molesto. Detto quindi dell’aleatorietà del rumore molesto che muta in base alle condizioni sociali in cui si produce, il codice civile sancisce almeno degli orari medi in cui il rumore, per una certa soglia, è comunque legittimo e quando invece a prescindere non lo è: dalle 9.00 del mattino alle 13.00 il (del) rumore si può produrre. Dalle 13.00 alle 16.00 invece no. Dalle 16.00 alle 21.00 portate pazienza se qualcuno usa il trapano: si può fare. Il legislatore per la verità stabilisce anche quando un rumore molesto può richiamare una fattispecie penale: allorquando cioè produca una danno rilevante ad un contesto condominiale intero, naturalmente riconosciuto da un giudice. Esistono comunque in media della sanzioni pecuniare: che possono arrivare fino a 516 euro. Va detto ancora: se qualcuno ritiene di essere molestato deve dimostrarlo, con la famosa perizia fonometrica. Il giudice oltre a valutare luogo ed orario dell’eventuale rumore, dovrà valutarne anche la persistenza. Una cosa infatti è un rumore di qualche minuti. Altra cosa avere tre ore di frastuono. A latere segnaliamo anche che recentemente il rumore molesto si configura come una normativa assimilabile allo stalking per cui un giudice può emettere un’ordinanza di immediata cessazione del disturbo sonoro.
I tempo della giustizia sono come sempre quelli del Belpaese
Per cui suggeriamo di rivolgervi ad un buon studio di amministratori. Se permettete, facciamo il nostro nome.